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Sez. 1, Ordinanza n. 865 del 15/03/1979 Cc. (dep. 11/04/1979) Rv. 141775 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO RITUALMENTE INSTAURATO - ULTERIORE SVOLGIMENTO - COMPETENZA DELL'ORGANO GIUDICANTE.*
Stato
decisa il 1979-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141775-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO RITUALMENTE INSTAURATO - ULTERIORE SVOLGIMENTO - COMPETENZA DELL'ORGANO GIUDICANTE.*

Per il principio dell'irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il giudizio direttissimo sia stato ritualmente instaurato, ogni provvedimento inerente al suo svolgimento e di Competenza dello organo giudicante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)