Sez. 1, Ordinanza n. 865 del 15/03/1979 Cc. (dep. 11/04/1979) Rv. 141775 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO RITUALMENTE INSTAURATO - ULTERIORE SVOLGIMENTO - COMPETENZA DELL'ORGANO GIUDICANTE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO RITUALMENTE INSTAURATO - ULTERIORE SVOLGIMENTO - COMPETENZA DELL'ORGANO GIUDICANTE.*
Per il principio dell'irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il giudizio direttissimo sia stato ritualmente instaurato, ogni provvedimento inerente al suo svolgimento e di Competenza dello organo giudicante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)