Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 06/03/1980 Cc. (dep. 24/05/1980) Rv. 145418 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RINVIO - NUOVA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RINVIO - NUOVA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
Per il principio della irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il giudizio direttissimo sia stato validamente instaurato, ogni provvedimento inerente allo svolgimento dell'anzidetto giudizio e di Competenza del giudice del dibattimento; Ond'e che, nel caso di rinvio del dibattimento, alla nuova citazione dell'imputato deve provvedere lo stesso giudice del dibattimento. (Conf sez prima, 3 aprile 1979, minardi, mass n 141938; sez prima, 15 marzo 1979, fossati, mass n 141775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)