Sez. 2, Sentenza n. 9984 del 26/04/1979 Ud. (dep. 24/11/1979) Rv. 143493 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE PERSONALI - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA AMNISTIA AL COIMPUTATO NON APPELLANTE NEL CASO DI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE A CARATTERE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE PERSONALI - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA AMNISTIA AL COIMPUTATO NON APPELLANTE NEL CASO DI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE A CARATTERE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
L'amnistia non e applicabile al coimputato non appellante al quale non siano estensibili i motivi di impugnazione, aventi carattere personale. Il carattere personale di un motivi di impugnazione non si manifesta unicamente in rapporto all'elemento psicologico, ovvero ad alcune condizioni soggettive relativamente alla qualificazione del reato, o a situazioni inerenti la personalita del reo e delle relative conseguenze in ordine alla pena, ma anche allorquando si prospetti un determinato stato di fatto proprio dell'impugnante, rispetto alla materialita del reato, che tenda ad escludere la partecipazione al concorso criminoso, salvo che l'assoluzione dello imputato comporti la esclusione di aggravanti connesse al numero delle persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)