Sez. 5, Sentenza n. 8974 del 21/05/1981 Ud. (dep. 15/10/1981) Rv. 150509 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE A CARATTERE PERSONALE - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA AL COIMPUTATO NON APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE A CARATTERE PERSONALE - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA AL COIMPUTATO NON APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
Anche le cause di Estinzione del reato come la prescrizione e l'amnistia, in tanto sono applicabili al coimputato non appellante, in quanto i motivi proposti dall'appellante non siano esclusivamente personali deve pertanto escludersi che, ove sopravvenga una causa di Estinzione del reato, l'effetto estensivo dell'impugnazione si verifichi anche in presenza di motivi di ricorso esclusivamente personali. (contra sul presupposto che nel caso prospettato la sentenza impugnata viene annullata ex officio in forza dell'art 152 cod. proc. pen. e non in accoglimento dei motivi proposti dal ricorrente, Cass. Sent. Del 17 gennaio 1972, mass. N. 151790; nonché Cass. Sent. Del 24 novembre 1979, mass. N. 143493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)