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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021 (Rv. 662233 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Associazione non riconosciuta - Estinzione - Successiva notificazione al legale rappresentante della pretesa fiscale per debiti dell’associazione - Validità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662233-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)