Sez. T, Ordinanza n. 20086 del 18/07/2025 (Rv. 675493-02)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Associazione non riconosciuta - Estinzione – Automatica perdita di soggettività passiva tributaria – Esclusione – Conseguenze – Successiva notifica della pretesa per debiti tributari dell’associazione all’ultimo legale rappresentante – Validità. TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA - In genere.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE
L'estinzione di un'associazione non riconosciuta non priva automaticamente la stessa della soggettività passiva tributaria, in quanto l'associazione permane in vita, quale mero centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti tributari alla medesima facenti capo, ancorché per il tramite dei titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio; ne consegue che la pretesa tributaria ben può essere fatta valere, una volta estinta l'associazione, nei confronti non già della medesima, che dal punto di vista oggettivo non è più esistente, ma dell'ex legale rappresentante al quale l'atto, pur intestato all'associazione, deve essere notificato, con l'avvertenza che quest'ultimo potrà essere compulsato sia quale ex legale rappresentante dell'associazione ex art. 38 c.c., sia in qualità di responsabile diretto e solidale, ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)