Sez. 1, Sentenza n. 892 del 21/03/1968 (Rv. 332227 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - IMPUTAZIONE A UN DEBITO DIVERSO - ONERE DELLA PROVA - .*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - IMPUTAZIONE A UN DEBITO DIVERSO - ONERE DELLA PROVA - .*
Ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di avere gia corrisposto all'attore una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'Onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. (Conf. 1932-62, 2506-60, Cfr. 1874-63). Conforme alla sentenza n.1217-67, massima n.327705.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)