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Sez. 2, Sentenza n. 2880 del 06/10/1972 (Rv. 360611 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - AD UN CREDITO DIVERSO - ESISTENZA DEL DIVERSO CREDITO E DELLE CONDIZIONI DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360611-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - AD UN CREDITO DIVERSO - ESISTENZA DEL DIVERSO CREDITO E DELLE CONDIZIONI DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*

Ove l'attore, chieda al convenuto il pagamento di un debito e questi ne eccepisca il pagamento, dimostrando di avere gia corrisposto allo attore una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, l'istante, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'Onere di allegare e provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. (Conf 1193'69, mass n 339793; 892'68, mass n 332227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)