Sez. 2, Sentenza n. 2880 del 06/10/1972 (Rv. 360611 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - AD UN CREDITO DIVERSO - ESISTENZA DEL DIVERSO CREDITO E DELLE CONDIZIONI DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - AD UN CREDITO DIVERSO - ESISTENZA DEL DIVERSO CREDITO E DELLE CONDIZIONI DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Ove l'attore, chieda al convenuto il pagamento di un debito e questi ne eccepisca il pagamento, dimostrando di avere gia corrisposto allo attore una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, l'istante, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'Onere di allegare e provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. (Conf 1193'69, mass n 339793; 892'68, mass n 332227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)