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Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594823 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fatto costituente reato - Rilevanza - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594823-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, la prescrizione dell'azione disciplinare, regolamentata nell' art. 58 di detta legge, segue un regime cosiddetto "a doppio binario", nel senso che, se per il fatto disciplinare si instaura un procedimento penale, il termine decorre dalla definizione di tale procedimento, restando irrilevante il periodo compreso fra la commissione del fatto e l'instaurazione del procedimento penale anche quando il consiglio dell'Ordine abbia intrapreso il procedimento disciplinare e l'abbia sospeso, mentre se il fatto riveste solo carattere disciplinare, il termine decorre dal giorno della commissione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e in accoglimento di uno dei motivi specifici proposti con il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto che la prescrizione non operava a prescindere dall'accertamento relativo al se in ordine ai fatti disciplinari si fosse proceduto penalmente e fosse intervenuta sentenza definitiva di modo che il "dies a quo" della prescrizione si sarebbe dovuto riferire alla decisione sul reato).

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)