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Sez. 3, Sentenza n. 9281 del 04/05/2005 (Rv. 581845 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fatto costituente reato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581845-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (che disciplina, tra l'altro, il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare in modo unitario, benché articolato in due fasi, una amministrativa - destinata a concludersi con la deliberazione del consiglio nazionale - l'altra giurisdizionale - che ha inizio con l'impugnazione di tale delibera dinanzi al tribunale da parte dell'interessato o del P.M.) la prescrizione dell'azione disciplinare segue un regime "a doppio binario", nel senso che, ove il procedimento disciplinare sia stato instaurato per fatti rilevanti solo in tale sede, il relativo termine quinquennale (di cui al primo comma dell'art. 58) decorre dal giorno della consumazione del fatto, mentre, ove tale fatto abbia (anche) rilevanza penale, il termine stesso non può decorrere che dalla definizione del relativo processo, restando conseguentemente irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza del fatto stesso, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo a fronte dell'instaurato procedimento penale.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)