Sez. 3, Sentenza n. 2250 del 21/04/1979 (Rv. 398601 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CON CRITERI EQUITATIVI - DIFFERENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CON CRITERI EQUITATIVI - DIFFERENZE.*
Il potere di emettere una decisione secondo equita, previsto dall'art 114 cod proc civ si distingue dal potere di liquidare, in via equitativa, il danno, a norma dell'art 1226 cod civ, in quanto, mentre il primo articolo consente di decidere la lite prescindendo dallo stretto diritto, l'altro autorizza, invece, il ricorso a criteri equitativi per supplire all'incompletezza della prova del danno risarcibile. (Conf 3533/72, mass n 361485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)