Sez. 3, Sentenza n. 4087 del 13/10/1989 (Rv. 463849 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - MANCATA FISSAZIONE TRA LE PARTI DEL SUO AMMONTARE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - MANCATA FISSAZIONE TRA LE PARTI DEL SUO AMMONTARE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Non rientra tra le sentenze pronunciate secondo equità a norma dell'art. 114 cod. proc. civ. - che, per il disposto dell'art. 339, comma secondo, cod. proc. civ., sono inappellabili - la sentenza con cui il giudice ancorché con criterio equitativo determini il corrispettivo dovuto al prestatore di lavoro autonomo nel caso che il suo ammontare non sia stato fissato tra le parti, trattandosi di decisione resa in applicazione della norma dettata al riguardo dall'art. 2225 cod. civ.. l'impugnazione di tale sentenza con ricorso per Cassazione è pertanto inammissibile. (V 4235/83, mass n 429167; (V 2250/79, mass n 398601; (V 273/70, mass n 345135; (V 3052/69, mass n 344573).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)