Sez. L, Sentenza n. 5283 del 08/10/1981 (Rv. 416033 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui sono ravvisabili gli estremi della sentenza anche in un provvedimento non rivestito della relativa Forma presuppone in ogni caso l'esistenza di un atto avente della sentenza stessa i requisiti indispensabili, tra cui l'enunciazione del "decisum" e la sottoscrizione del magistrato. Pertanto, nel nuovo rito del lavoro al provvedimento con cui il giudice dispone l'ammissione dei mezzi istruttori non può attribuirsi valore di sentenza non definitiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 420 (nuovo testo) cod. proc. civ., contenente l'implicito rigetto dell'eccezione d'incompetenza proposta dal convenuto. (V. 2299/77, mass. N. 386006; (V. 80/76, mass. N. 378707; (V. 3453/73, mass. N. 367450; (V. 356/73, mass. N. 362298).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)