Sez. 3, Sentenza n. 80 del 12/01/1976 (Rv. 378707 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE COLLEGIALE SOTTO FORMA E DENOMINAZIONE DI ORDINANZA - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI IL PRETORE COMPETENTE PER MATERIA).*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE COLLEGIALE SOTTO FORMA E DENOMINAZIONE DI ORDINANZA - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI IL PRETORE COMPETENTE PER MATERIA).*
Non possono essere impugnati con i mezzi previsti per le sentenze e, quindi, neppure con regolamento di Competenza, i provvedimenti del giudice collegiale che, sotto Forma e denominazione di ordinanza, siano sottoscritti dal solo Presidente; tali provvedimenti, invero, difettano di un elemento essenziale ai fini della giuridica esistenza della sentenza, cioe della sottoscrizione di tutti i giudici che hanno deliberato la decisione. (nella specie, il tribunale, adito con domanda di cessazione della proroga legale di un contratto di locazione, di rilascio e di risarcimento dei danni aveva, con ordinanza, rimesso le parti dinanzi al pretore, quale giudice competente a norma dell'art 6 della legge primo maggio 1955 n 368 a conoscere della domanda di cessazione della proroga legale, e sospeso il processo in ordine alle altre domande).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)