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Sez. 1, Sentenza n. 26161 del 06/12/2006 (Rv. 593529 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4, cod. civ. - Rendiconti periodici e rateizzazione di debiti unitari - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593529-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nè alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)