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Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 01/07/2005 (Rv. 582514 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod. civ. - Obbligazione relativa agli interessi - Condizioni di applicabilità - Individuazione - Interessi per ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ex d.P.R. n. 1063 del 1962 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582514-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e ss. del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1962 num. 1063 art. 33, DPR 21/12/1962 num. 1063 art. 34, DPR 21/12/1962 num. 1063 art. 35, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)