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Sez. 2, Sentenza n. 2734 del 11/09/1972 (Rv. 360405 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - ECCEZIONE AD OPERA DI PARTE - NECESSITA - MANCATA ECCEZIONE NEL GRADO PRECEDENTE - DEDUZIONE NEL GRADO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360405-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - ECCEZIONE AD OPERA DI PARTE - NECESSITA - MANCATA ECCEZIONE NEL GRADO PRECEDENTE - DEDUZIONE NEL GRADO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA.*

L'Estinzione del processo, per i casi di cui all'art 307 cod proc civ, e operativa di diritto, ma, per potere essere dichiarata dal giudice, dev'essere eccepita prima di ogni altra istanza o difesa nel grado in cui il procedimento si svolge, e non puo essere eccepita per la prima volta nel grado superiore a quello antecedente gia esaurito. (Conf 1810'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)