Sez. 2, Sentenza n. 2734 del 11/09/1972 (Rv. 360405 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - ECCEZIONE AD OPERA DI PARTE - NECESSITA - MANCATA ECCEZIONE NEL GRADO PRECEDENTE - DEDUZIONE NEL GRADO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - ECCEZIONE AD OPERA DI PARTE - NECESSITA - MANCATA ECCEZIONE NEL GRADO PRECEDENTE - DEDUZIONE NEL GRADO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA.*
L'Estinzione del processo, per i casi di cui all'art 307 cod proc civ, e operativa di diritto, ma, per potere essere dichiarata dal giudice, dev'essere eccepita prima di ogni altra istanza o difesa nel grado in cui il procedimento si svolge, e non puo essere eccepita per la prima volta nel grado superiore a quello antecedente gia esaurito. (Conf 1810'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)