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Sez. 2, Sentenza n. 182 del 18/01/1973 (Rv. 361973 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE DI PROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE EX NOVO NEL GRADO SUPERIORE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361973-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE DI PROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE EX NOVO NEL GRADO SUPERIORE - PRECLUSIONE.*

L'Estinzione del processo, per i casi di cui all'art 307 cod proc civ e operativa di diritto, ma, per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita prima di ogni altra istanza o difesa nel grado in cui il procedimento si svolge e non puo essere eccepita per la prima volta nel grado superiore a quello antecedentemente gia esaurito. (Conf 2734/72, mass n 360405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)