Sez. 3, Sentenza n. 193 del 10/01/2003 (Rv. 559566 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Ex art. 143 cod. proc. civ., in difetto dei presupposti - Nullità - Costituzione del debitore convenuto nel processo d'esecuzione - Sanatoria - Configurabilita.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in difetto dei relativi presupposti risulta sanata, in applicazione del principio del conseguimento dello scopo dell'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)