Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999 (Rv. 527446 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti la notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. - Necessità - Notificazione eseguita in luogo non avente alcun rapporto con l'ingiunto - Inesistenza della notificazione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 cod. proc. civ., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)