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Sez. 3, Sentenza n. 1471 del 14/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 257922 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Infortuni sul lavoro - Direttore dei lavori nominato dal committente - Responsabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257922-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)