Sez. 4, Sentenza n. 46428 del 14/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 273991 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzione - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)