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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20582 del 30/08/2017 (Rv. 645348 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale di contravvenzione al codice della strada - Notifica mediante messo comunale - Ammissibilità - Conseguenze in tema di tempestività della notifica per l'Ente notificante - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645348-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Tutte le amministrazioni, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 265 del 1999, con attribuzione agli stessi di un mandato "ex lege" e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all'amministrazione richiedente; sicché, ove la richiesta riguardi un verbale di contravvenzione al codice della strada e provenga dall'amministrazione comunale presso cui il messo è incardinato, la notificazione deve intendersi perfezionata, per l'ente, al momento della consegna dell’atto al messo comunale, giacché questi in tal caso opera in posizione di autonomia funzionale ed indipendenza rispetto all'amministrazione di appartenenza.

Riferimenti normativi: Legge 03/09/1999 num. 265 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)