Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25417 del 26/08/2022 (Rv. 665449 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Tutela del consumatore - Vendita - Garanzia per vizi - Diritto alla riparazione o sostituzione e diritto alla risoluzione del contratto - Art. 130, comma 7, cod. consumo - Subordinazione dei rimedi - Sussistenza - Alternatività - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto.
Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)