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Sez. 2, Ordinanza n. 23238 del 28/08/2024 (Rv. 672180-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Tutela del consumatore ex art. 130 cod. consumo - Spettanza all'acquirente anche in caso di successive vicende traslative - Fondamento - Risarcimento del pregiudizio cagionato dal bene viziato - Identificazione del danno - Perdita di valore della cosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672180-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di vendita di beni di consumo, il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta anche in caso di successive vicende traslative del bene perché la protezione non concerne il bene in sé ma si riferisce alla posizione "debole" del consumatore, nell'ambito del rapporto di consumo ed il danno, non avendo il contratto in oggetto finalità speculative, non si identifica con la perdita di valore della cosa.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria per malfunzionamento di un veicolo successivamente oggetto di permuta, non con riguardo al diverso valore di realizzo della vettura ma sulla scorta del provato malfunzionamento del veicolo).

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)