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Sez. L, Sentenza n. 15094 del 08/07/2011 (Rv. 618623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Società sportiva calcistica professionista - Esclusione dal campionato di serie A, B o C1 - Attribuzione ad altra società, da parte della F.I.G.C., del solo titolo sportivo a partecipare ad un campionato di serie inferiore - Trasferimento d'azienda - Configurabilità - Esclusione - Trasferimento di mezzi e servizi per lo svolgimento dell'attività sportiva - Necessità.
Stato
decisa il 2011-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Ai fini della disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., non integra la fattispecie "trasferimento d'azienda" l'assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del solo titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario, a tal fine, che vi sia anche il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)