Sez. L, Sentenza n. 18385 del 19/08/2009 (Rv. 609656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Alienazione del complesso dei beni strumentali - Necessità - Esercizio in tempi successivi della medesima attività - Sufficienza - Esclusione - Aziende giornalistiche - Cessione della sola testata - Insussistenza del trasferimento d'azienda - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Perché possa ravvisarsi il trasferimento d'azienda, di cui all'art. 2112 cod. civ., comportante la continuazione dei rapporti di lavoro, il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti che permette di ravvisare il trasferimento non sussistente, al contrario, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, nella medesima attività produttiva, qual è la cessione, tra due aziende giornalistiche, della sola testata, senza alienazione del complesso dei beni (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in applicazione del principio di cui in massima, aveva incensurabilmente accertato la volontà delle due società, rispettivamente autrice ed avente causa della cessione delle testate giornalistiche, di escludere "qualsiasi complesso di beni organizzati ed ogni rapporto dipendente e/o conseguente alle attività esercitate" dalla cedente; ed aveva, altresì, escluso che equivalesse a cessione d'azienda l'essersi rivolta, l'impresa cessionaria, agli stessi fornitori della cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)