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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10009 del 24/04/2018 (Rv. 648068 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Società di capitali - Potere di rappresentanza in giudizio - Contestazione in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648068-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di "legitimatio ad processum" per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell'insussistenza di tale potere. Ne consegue l'inammissibilità della censura, proposta per la prima volta in sede di legittimità, fondata sul difetto di "legitimatio ad processum" in capo al sedicente rappresentante di una persona giuridica, qualora il ricorrente non abbia riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, i documenti a sostegno delle sue deduzioni, né li abbia comunque depositati unitamente al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)