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Sez. 1, Ordinanza n. 22779 del 07/08/2025 (Rv. 675967-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza processuale della persona giuridica - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Onere di produzione della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza - Sussistenza - Sanatoria ex tunc.
Stato
decisa il 2025-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675967-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)