Sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015 (Rv. 637481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Art. 281-sexies c.p.c. - Applicabilità ai giudizi di appello pendenti al 1° febbraio 2012 - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all'art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall'art. 352, comma 6, c.p.c., come novellato dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con decorrenza 1° febbraio 2012, sicché, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione "de qua" trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 6, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 27 com. 1 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 27 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)