Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22190 del 27/09/2013 (Rv. 628122 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio dinanzi alla corte di appello - Art. 281 sexies cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)