Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 29/03/1996 (Rv. 496686 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEJUSSIONE | Fidejussione a favore dell'utilizzatore in contratto di leasing - Clausola del "solve et repete" - Risoluzione del contratto di leasing - Richiesta del fidejussore di applicazione delle norme di cui agli artt. 1384 e 1526 cod. civ. - Ammissibilità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEJUSSIONE
La clausola di "solve et repete", con cui sia prestata fidejussione per le obbligazioni assunte dall'utilizzatore di un contratto di leasing, non preclude al fidejussore, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso utilizzatore, di chiedere che siano applicate le disposizioni dettate dal secondo comma dell'art. 1526 cod. civ., in relazione al patto che consente al concedente di acquisire a titolo di indennità i canoni già scaduti, e dall'art. 1384 cod. civ., in relazione al patto che obblighi l'utilizzatore a pagare a titolo di risarcimento del danno i canoni successivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)