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Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 24/08/1993 (Rv. 483547 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere | Scioglimento del contratto di "leasing finanziario" - Canone costituente corrispettivo del solo godimento o anche del definitivo trasferimento del bene - Conseguenze - Diversa incidenza della risoluzione sulle prestazioni già eseguite.
Stato
decisa il 1993-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483547-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere

In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di "leasing finanziario" (o "locazione finanziaria") ed ai fini della disciplina delle conseguenze dell'eventuale scioglimento del relativo contratto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per una utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 primo comma cod. civ.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato, con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)