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Sez. 3, Sentenza n. 40694 del 04/10/2002 Ud. (dep. 04/12/2002) Rv. 222716 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Successiva domanda di oblazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222716-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli artt. 162 e 162-bis cod. pen. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata "in limine" del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal g.i.p. con rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)