Sez. 1 - , Sentenza n. 20573 del 25/02/2021 Ud. (dep. 24/05/2021) Rv. 281388 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio abbreviato non condizionato - Sentenza - Riqualificazione del fatto in reato oblabile - Istanza di oblazione - Poteri del giudice - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di rito abbreviato non condizionato, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale l'oblazione non è prevista, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la consente, ha l'onere, in sede di discussione, di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e di formulare espressa istanza di oblazione, su cui il p.m. ha facoltà di replicare ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 441, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice il quale, con la sentenza che definisce il giudizio, assegni al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, è tenuto a contestualmente ammettere l'imputato all'oblazione, fissando termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4, Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)