Sez. L, Sentenza n. 19792 del 12/10/2005 (Rv. 584611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Esercenti attività commerciali - Indennità giornaliera di maternità - Presupposti - Iscrizione nell'elenco professionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla legge n. 546 del 1987, la iscrizione negli elenchi è l'elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale. Ne consegue che l'indennità giornaliera di maternità prevista dalla detta legge per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto, nonché per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi stessi, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali detta domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova della assenza di ogni attività lavorativa svolta dalla lavoratrice madre prima della domanda di iscrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza del diritto all'indennità anche per il periodo precedente l'iscrizione negli elenchi).
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1987 num. 546 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)