diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3364 del 06/03/2003 (Rv. 560941 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici agricole - Trattamento di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560941-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

L'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, spettante per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto (e quindi non alla data del parto effettivo), nonché per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di maternità in favore di una coltivatrice diretta da epoca antecedente a quella della domanda di iscrizione nei relativi elenchi).

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)