Sez. 4, Sentenza n. 55157 del 23/06/2016 Ud. (dep. 29/12/2016) Rv. 268722 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Posizione di preminenza nei confronti dei lavoratori - Assunzione dell'obbligo - Sussistenza - Assenza per ferie - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate si assume automaticamente in relazione all'acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori sin dall'inizio dell'impiego di macchinari ed impianti, senza che rilevi la legittima assenza per ferie dell'obbligato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della Corte territoriale che aveva condannato per omicidio colposo i soggetti obbligati, nonostante fossero in ferie al memento del sinistro, in quanto essi non avevano dato disposizioni nè lasciato specifiche deleghe ai collaboratori al momento di assentarsi, pur essendo prevedibile - per la progressione dei lavori di scavo di opere fognarie - il mutamento dei siti di lavorazione e di operatività delle pale meccaniche, con la conseguente necessità di ridisegnare i percorsi pedonali e di perimetrare l'area di manovra dei mezzi).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)