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Sez. 2, Sentenza n. 1828 del 18/07/1967 (Rv. 328733 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328733-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI.*

L' istituto nazionale per l' Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) costituisce una persona giuridica unitaria, mentre le sedi periferiche non costituiscono che suddivisioni amministrative interne, non aventi una distinta personalita giuridica. Peraltro, dovendo tali sedi periferiche essere considerate come organi della persona giuridica, i loro Atti, nei confronti degli altri soggetti, vanno considerati come Atti dell' istituto. Cio in aderenza al disposto dell'art. 2 del d.l. C., P. S. 13 maggio 1947, n.438, sulla composizione e Competenza degli organi amministrativi del- l' Inail, che, pur attribuendo la rappresentanza legale dell' istituto nel suo complesso al Presidente, da a quest'ultimo la facolta di delegare la rappresentanza dell'ente, per l'Esercizio di particolari attribuzioni, e piu precisamente per quanto concerne l'attivita dell' istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle medesime. Siffatta delega ben puo essere conferita anche per la rappresentanza nei giudizi di merito, ove essi concernano l'attivita dell' istituto nell'ambito delle circoscrizioni delle sedi periferiche.*

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)