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Sez. L, Sentenza n. 1750 del 06/03/1996 (Rv. 496152 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | I.N.A.I.L. - Rappresentanza processuale - Spettanza - Delegabilità ai direttori delle sedi periferiche - Sussistenza - Menzione della delega nell'atto compiuto dal rappresentante - Necessità ai fini della validità della rappresentanza processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496152-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

L'I.N.A.I.L. costituisce una persona giuridica unitaria e le sue sedi periferiche - che sono suddivisioni amministrative interne, prive di autonoma personalità giuridica - devono considerarsi come organi della stessa, con la conseguenza che i loro atti nei confronti di altri soggetti devono considerarsi come atti dell'Istituto; ciò vale anche per la rappresentanza processuale, atteso che l'art. 2 del D.Lgcps. 13 maggio 1947 n. 438, pur attribuendo la rappresentanza legale dell'Istituto nel suo complesso al Presidente, da a quest'ultimo la facoltà di delegare la rappresentanza dell'ente, per quanto concerne l'attività di questo nell'ambito delle singole circoscrizioni, ai direttori delle medesime. Nel caso di avvenuto esercizio di tale facoltà, è irrilevante, ai fini della validità della rappresentanza processuale, la menzione della delega nell'atto compiuto dal rappresentante atteso che si tratta di un potere previsto dalla legge ed esercitato nell'ambito di un rapporto organico.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)