Sez. 2, Sentenza n. 4231 del 07/05/1987 (Rv. 452986 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA - AZIONE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI RAGIONIERI - ONERE DELLA PROVA - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA - AZIONE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI RAGIONIERI - ONERE DELLA PROVA - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI - INSUFFICIENZA.*
Allorquando un soggetto agisce per ottenere il pagamento del compenso per la prestazione, a favore della controparte, di assistenza tecnico-amministrativa, rientrante nell'ambito delle attività riservate per legge agli iscritti nell'albo dei ragionieri, incombe su di lui l'Onere - trattandosi di un presupposto condizionante l'accoglimento della domanda - di produrre in giudizio il certificato di iscrizione in detto albo; né l'esistenza di tale presupposto può essere desunta dall'iscrizione del professionista nel distinto albo dei revisori ufficiali dei conti, la cui equipollenza con l'albo dei ragionieri è soltanto ipotetica, essendo prevista, sia pure in via eccezionale, la possibilità di iscrizione in esso a prescindere da quella nel correlativo albo professionale. (V 2526/75, mass n 376441; (V 2390/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 24/07/1936 num. 1548 art. 12, DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)