Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975 (Rv. 376441 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEI CONTRATTI STIPULATI - COMPENSO (ONORARIO) - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - INSUSSISTENZA - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - RELATIVA AZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEI CONTRATTI STIPULATI - COMPENSO (ONORARIO) - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - INSUSSISTENZA - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - RELATIVA AZIONE - ESCLUSIONE.*
L'iscrizione del libero professionista nell'albo della categoria si configura quale atto amministrativo di accertamento costitutivo il cui difetto, quando l'iscrizione sia prescritta dalla legge, determina l'invalidita dei contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera professionale comprese fra quelle proprie della categoria. In tali ipotesi, il professionista non puo ottenere alcun compenso, neppure in base all'Azione generale di arricchimento senza causa, la cui funzione integratrice e sussidiaria viene meno quando lo ordinamento giuridico, per ragioni di ordine pubblico o per altro motivo, non appresti alcuna tutela ad un determinato interesse. (V 3496/72, mass n 361412; 1388/72, mass n 357970; (V 2698/69, mass n 342378; 1474/68, mass nn 333134, 333132; (V 1116/63, mass n 261624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)