Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 430 del 1999
Massime (1)
Massima n. 25013
- Circolazione stradale
- Apposizione di scritte e insegne pubblicitarie non luminose a titolo oneroso per conto terzi consentita esclusivamente su veicoli adibiti a trasporto di linea o al servizio taxi
- Esclusione dello stesso tipo di pubblicità su veicoli delle medesime caratteristiche ma non adibiti a servizio di linea o di taxi
- Pretesa disparità di trattamento di situazioni omogenee non giustificata da esigenze di sicurezza della circolazione
- Preteso eccesso di delega
- Natura regolamentare delle disposizioni impugnate
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto la norma impugnata è contenuta in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 Cost. e, quindi, inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità. - S. nn. 436/1997, 43/1998.
Norme impugnate
- art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400
- art. 57, comma 4, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
- art. 3 legge 13 giugno 1991, n. 190
- art. 57, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
- art. 57, comma 3, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Parametri
- art. 134 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte "nel terzo e quarto comma" (recte: nel secondo e terzo comma) di tale articolo, la pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi;
che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a trasporto di linea od a servizio taxi;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza.
punto 2
Considerato che la denunciata norma è contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità (v., ex plurimis le sentenze n. 43 del 1998 e n. 436 del 1997);
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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