Sez. L, Sentenza n. 12513 del 21/11/1991 (Rv. 474713 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità corrisposta al personale trasfertista - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
La parziale esenzione dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale, stabilita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per l'indennità di trasferta, concerne esclusivamente quelle erogazioni casualmente correlate ad una trasferta intesa in senso proprio, la quale postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Pertanto, con riguardo alle indennità corrisposte al così detto personale trasfertista e cioè ai dipendenti che prestino in via normale e continuativa la loro opera fuori della sede dell'impresa (nella specie, ispettori di vendita ai quali veniva corrisposto il "trattamento di trasferta" di cui all'art. 20 del C.C.N.L. 12 dicembre 1969 e successive stesure, per l'industria chimica, ed il "rimborso spese" rapportato al consumo di uno o di entrambi i pasti principali, previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. 27 ottobre 1980, per viaggiatori e piazzisti), deve affermarsi l'integrale assoggettamento a contribuzione, qualora, alla stregua sia dell'interpretazione della volontà negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, risulti che il contratto abbia a specifico oggetto l'effettuazione di prestazioni esterne, sicché detto emolumento si correli nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)