diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11682 del 09/11/1995 (Rv. 494598 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Eccezioni al principio fissato dall' art. 12 primo comma della legge n. 153 del 1969 - Carattere tassativo - Divieto di interpretazione analogico o estensiva - Diaria erogata ai dipendenti trasferiti - Soggezione ad intera contribuzione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494598-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva. Ne consegue che la diaria erogata dal datore di lavoro ai dipendenti trasferiti, non essendo compresa fra i suddetti titoli, è soggetta a contribuzione per l'intero anziché, come previsto invece per l'indennità di trasferta, al cinquanta per cento, salvo che per la parte di tale diaria che costituisce un rimborso spese, operando in tal caso l'esenzione contributiva di quanto venga corrisposto al dipendente a tale titolo, secondo la previsione del n. 2 del secondo comma del menzionato art. 12.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)