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Sez. U, Sentenza n. 8229 del 06/06/2002 (Rv. 554938 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Motivi - Soltanto se attinenti ai limiti esterni della giurisdizione - "Error in procedendo" - Consistente nella dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554938-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti a norma dell'art. 111 Cost. è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, all'osservanza cioè dei limiti esterni delle attribuzioni della Corte medesima, e non anche, pertanto, per denunciare violazioni della legge sostanziale o processuale asseritamente compiute nell'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non può proporsi con tale ricorso censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)