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Sez. U, Ordinanza n. 15438 del 04/11/2002 (Rv. 558209 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Motivi - Soltanto se attinenti ai limiti esterni della giurisdizione - Doglianza di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità - Autoqualificazione del motivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558209-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo". È pertanto inammissibile il ricorso con cui, ad onta della diversa autoqualificazione del motivo, si censuri nella sostanza la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)