Sez. 1, Sentenza n. 12231 del 20/08/2003 (Rv. 566045 - 01)
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI | Molluschi bivalvi - Pesca con rastrello manuale tradizionale - Divieto - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI
In tema di pesca di molluschi bivalvi, l'uso del rastrello manuale tradizionale, ai sensi dell'art. 15, lett. b) della legge n. 963 del 1965, e dell'allegato E al D.M. 29 maggio 1992, applicabile <ratione temporis>, è lecito, ma consentito solo nelle zone dove la pesca è ammessa e nei periodi dell'anno in cui essa non è rigorosamente vietata. (Fattispecie relativa a pesca di telline effettuata, con l'impiego del rastrello manuale tradizionale, nel periodo, compreso dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno solare, in cui essa è assolutamente vietata, ai sensi dell'art. 6, comma primo, lett. c) del D.M. cit.).
Riferimenti normativi: Legge 14/06/1965 num. 963 CORTE COST., DM Marina Mercantile 29/06/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)