Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 20/03/1998 (Rv. 513767 - 01)
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI | Divieto di pesca dei molluschi bivalvi con strumenti vietati da norme regolamentari ex art. 15 legge 963/65 - Rinvio a fonti secondarie per la disciplina delle modalità di pesca e degli strumenti utilizzabili - Legittimità.
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI
In tema di pesca di molluschi bivalvi, le norme di cui agli artt. 15 e 32 della legge 963/65, nella parte in cui fanno divieto di pescare con strumenti vietati dai regolamenti rinviando, poi, per l'integrazione del precetto, ad una fonte secondaria (nella specie, i D.M. 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993) sono del tutto conforme al principio di legalità posto dall'art. 1 della legge 689/81 a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative. Le norme primarie sopra ricordate, difatti, impediscono la diretta irrogazione di sanzioni per effetto di disposizioni contenute in fonti normative secondarie, consentendo solo, per converso, che i precetti (individuati, comunque, in modo sufficiente dalla legge) vengano eterointegrati dalle norme regolamentari delegate (in ragione della peculiare tecnicità della dimensione in cui la fonte secondaria è chiamata ad operare, atteso il continuo sviluppo delle tecnologie nel settore della pesca marittima). Ne consegue che del tutto legittimamente il Ministero della Marina mercantile, in attuazione dei fini di legge ed in forza della delega alla normazione dalla legge stessa conferitagli, ha disciplinato, con i sopra ricordati D.M. 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993, le modalità d'uso delle draghe turboffianti per la pesca dei molluschi bivalvi (vietando il montaggio di dispositivi che ne rendano possibile il traino con l'elica), così che il conseguente precetto ivi contenuto (divieto di recupero della draga mediante trascinamento a motore, e liceità del solo movimento connesso al recupero dell'ancora tramite verricello) è sicuramente idoneo ad integrare quello legale, sì da formare la norma incriminatrice "finale", la cui violazione è, pertanto, rettamente accertata e sanzionata dall'autorità amministrativa e giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 14/06/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/06/1965 num. 963 art. 26 CORTE COST., Legge 14/06/1965 num. 963 art. 32, Legge 25/08/1988 num. 381 art. 5, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., DM Marina Mercantile 29/05/1992, DM Marina Mercantile 15/06/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)