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Sez. 1, Sentenza n. 3015 del 28/12/1967 (Rv. 330738 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SENTENZA COMUNICATA PER POSTA - DATA DELLA CONSEGNA - PROVA*
Stato
decisa il 1967-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330738-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SENTENZA COMUNICATA PER POSTA - DATA DELLA CONSEGNA - PROVA*

Nel caso in cui la comunicazione di una sentenza che ha pronunziato sulla Competenza venga eseguita dal cancelliere a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 136 secondo comma cod.proc.civ., la prova della data della consegna, da parte dell'agente postale, del plico raccomandato, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, puo essere conseguita soltanto mediante la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio postale a norma dell'art. 177 secondo comma RD. 18 aprile 1940, n. 689 (regolamento di esecuzione del codice postale). Non ha invece alcun valore probatorio una certificazione del cancelliere attestante la data della consegna del plico raccomandato sulla base di comunicazioni ricevute dall'ufficio postale e pertanto, in tale ipotesi, mancando la prova della data di consegna del plico raccomandato, la sentenza puo essere validamente impugnata entro un anno dalla pubblicazione, previsto dall'art. 327 primo comma cod.proc.civ. ed applicabile anche al regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)